Art. 2.

      1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo di polizia penitenziaria che riveste la qualifica di vice commissario e di commissario penitenziario è inquadrato nella qualifica di commissario capo e conserva l'anzianità maturata nel ruolo per la progressione alla qualifica superiore. Il personale del medesimo Corpo che riveste la qualifica di commissario capo è inquadrato nella qualifica di vice questore aggiunto penitenziario.
      2. Per il personale di cui al primo periodo del comma 1, ai fini della promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, il periodo di permanenza nella qualifica di appartenenza è ridotto di un terzo.